Regolamento Didattico

Sommario

Art. 1 – Norme generali

Art. 2 – Ordinamento didattico

Art. 3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

Art. 4 – Gestione del corso di studio

Art. 5 – Comitato di Indirizzo

Art. 6 – Ammissione al Corso

Art. 7 – Programmazione e organizzazione della didattica

Art. 8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità

Art. 9 – Piani delle attività formative

Art. 10 – Verifiche del profitto

Art. 11 – Prova finale

Art. 12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

Art. 13 – Studenti a tempo parziale

Art. 14 – Mobilità degli studenti e opportunità all’estero

Art. 15 – Opportunità per gli studenti

Art. 16 – Orientamento e tutorato

Art. 17 – Tirocini curriculari e placement

Art. 18 – Obblighi degli studenti

 

 

Art. 1 – Norme generali

  1. Presso il dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” è istituito, a decorrere dall’a.a. 2008-2009, il corso di laurea in Lingue e Letterature moderne, Classe delle lauree L-11. La denominazione in inglese del corso è Modern Languages and Literatures. La denominazione correntemente utilizzata è Lingue e Letterature moderne.
  2. Il corso è erogato in modalità convenzionale.
  3. La durata normale del corso è stabilita in 3 anni.
  4. Per conseguire la laurea lo studente/studentessa deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di due lingue tra quelle presenti nell’offerta formativa.
  5. Al compimento degli studi viene rilasciato il diploma di laurea in Lingue e Letterature moderne, Classe delle lauree L-11. A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di dottore/dottoressa.
  6. Il presente Regolamento didattico è redatto in conformità con la normativa vigente e con il Regolamento Didattico e gli altri regolamenti di Ateneo, a cui si rimanda per quanto non espressamente indicato, ed è sottoposto a revisione almeno ogni tre anni.

Art. 2 – Ordinamento didattico

  1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, il corso di studio ha un proprio ordinamento didattico, in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali e con il Regolamento didattico di Ateneo. L’ordinamento didattico è approvato dal Ministero ai sensi dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed è emanato con decreto del Rettore/della Rettrice. La sua entrata in vigore è stabilita dal decreto rettorale.
  2. L’ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce e dalla normativa vigente, viene definito previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. Esso determina:
  3. a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
  4. b) la classe di appartenenza del corso di studio e l’indicazione del dipartimento di riferimento;
  5. c) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, abilità comunicative, capacità di apprendimento);
  6. d) il profilo professionale dei laureati/laureate, con indicazioni concernenti gli sbocchi occupazionali;
  7. e) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e l’indicazione sulle modalità di svolgimento;
  8. f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferiti a uno o più settori scientifico disciplinari nel loro complesso per quanto riguarda le attività previste nelle lettere a) e b), dell’articolo 10, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270;
  9. g) le conoscenze richieste per l’accesso e le modalità di verifica, differenziate per tipologia di corso di studio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, e del Regolamento didattico di Ateneo (i dettagli sui criteri per l’accesso e le modalità di valutazione sono delineati all’art. 6 del presente regolamento);
  10. h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea.
  11. L’ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.
  12. Il consiglio di dipartimento di riferimento è responsabile della corretta corrispondenza tra i piani di studio e l’ordinamento del corso.

Art. 3 – Scheda Unica Annuale del corso di studio (SUA-CdS)

  1. La struttura di riferimento del corso e le strutture eventualmente associate provvedono annualmente a una riflessione sugli obiettivi attesi della formazione; a tale riflessione concorrono la verifica della domanda di formazione e consultazioni con soggetti e organizzazioni della produzione di beni e servizi e delle professioni. Tale attività viene svolta valorizzando la collaborazione fra corsi di studio di area affine e facendo riferimento alla Commissione di Indirizzo di cui al successivo art. 5.
  2. Il corso di studio provvede inoltre a riesaminare l’impianto didattico del corso e i suoi effetti apportando le necessarie modifiche e a definire l’offerta formativa nel rispetto degli obiettivi di apprendimento.
  3. Il Coordinatore/la Coordinatrice, coadiuvato/a dal Gruppo di gestione per l’Assicurazione della Qualità e dal/la Manager didattico/a predispone la documentazione utile ai fini dell’accreditamento del corso di studio, da approvare nel consiglio di dipartimento di riferimento ed è responsabile della compilazione della Scheda Unica Annuale del corso di Studio (SUA-CdS) quale strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento introdotto dalla L. 240/2010 e dal Decreto Legislativo 19/2012.
  4. La Coordinatrice/il Coordinatore è altresì responsabile della rispondenza tra quanto approvato nella struttura didattica di riferimento e il contenuto della SUA-CdS.

Art. 4 – Gestione del corso di studio

  1. I dipartimenti di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società e di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’artesono dipartimenti associati nella costituzione del corso di studio. Il dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società, quale struttura didattica di riferimento del corso di laurea in Lingue e Letterature moderne, assume la responsabilità e gli oneri di gestione del Corso.
  2. Nel corso di studio è istituito un Consiglio di corso di studio a cui spetta il coordinamento e l’ordinaria gestione della didattica sulla base degli indirizzi definiti dai dipartimenti associati.
  3. Il Consiglio di corso è composto da tutti i/le docenti di riferimento, dai/dalle docenti di ruolo con incarico di insegnamento erogato dal Corso di Studio e, senza diritto di voto, dai professori e dalle professoresse a contratto responsabili di insegnamenti erogati dal Corso. Fanno parte del Consiglio anche due rappresentanti di studenti e studentesse, eletti/e fra le persone iscritte, che durano in carica due anni. Non è possibile far parte di più di due Consigli di Corso dello stesso livello.
  4. Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il Coordinatore/la Coordinatrice del corso. L’elettorato passivo spetta ai Professori/alla Professoresse di ruolo e a tempo pieno, afferenti al CdS, o che abbiano un compito didattico dal Corso di Laurea. L’elettorato attivo spetta al personale docente di ruolo, che abbia un compito didattico dal Corso di Studio. I/le docenti che avessero incarichi di insegnamento in più di due Corsi di Studio devono dichiarare al Direttore/Direttrice del Dipartimento quali sono i due per i quali intendono esercitare il diritto di eleggere la Coordinatrice/il Coordinatore. Al/la Coordinatore/Coordinatrice spetta di convocare e presiedere il Consiglio, provvedendo all’esecuzione delle relative deliberazioni. La Coordinatrice/il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
  5. Il Consiglio nomina al proprio interno:
  6. a) una Commissione pratiche didattiche, costituita da tre membri, che ha la funzione di istruire le pratiche relative alle richieste di abbreviazione di corso, passaggi e trasferimenti e di riconoscimento crediti, ai fini della successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento;
  7. b) una Commissione Piano di studi, costituita da due membri, con la funzione di verificare la conformità dei piani di studio degli studenti, ai fini della successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento;
  8. c) una Commissione di indirizzo composta da tre docenti del Consiglio e da tre rappresentanti del mondo del lavoro, scelti fra gli Enti e le Istituzioni che collaborano con il Corso di Studi, che possa coadiuvare lo stesso nel monitorare l’offerta didattica e gli obiettivi del corso in relazione alle esigenze del contesto lavorativo;
  9. d) una Commissione Didattica, composta da 5 membri, che valuta l’eventuale ampliamento dell’offerta formativa del Corso di Studio anche in relazione alla LM in filiera;
  10. e) una Commissione orario, composta da 3 membri, che si occupa di verificare e risolvere per quanto possibile le sovrapposizioni orarie e la congruità della distribuzione della didattica

Art. 5 – Commissione di Indirizzo

  1. In fase di progettazione e organizzazione (anche in relazione ai successivi cicli di studio) il corso di studio assicura un’approfondita analisi delle esigenze e potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento. A tal fine vengono consultate periodicamente le principali parti interessate (studenti/studentesse, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale), sia direttamente, sia attraverso l’utilizzo di studi di settore.
  2. Per tale consultazione il corso di studio fa riferimento in via privilegiata, anche se non esclusiva, alla Commissione di Indirizzo che coerentemente con i profili culturali in uscita, approfondisce e fornisce elementi in merito alle effettive potenzialità occupazionali dei laureati e si riunisce almeno una volta l’anno.

Art. 6 – Ammissione al Corso

  1. Requisito per l’accesso al corso di laurea in Lingue e Letterature moderne è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio, anche se conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di dipartimento di riferimento ai sensi della normativa vigente. È altresì richiesto il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale.
  2. La verifica della preparazione iniziale avviene mediante un’apposita prova di valutazione delle conoscenze richieste in ingresso, che consta di quesiti relativi a: lingua italiana, comprensione del testo, letteratura, storia, geografia, lingua inglese, informatica. Gli studenti e le studentesse che non dovessero raggiungere la soglia minima di punteggio annualmente registrata nel bando potranno comunque procedere con l’immatricolazione o l’iscrizione, ma dovranno adempiere durante il primo anno di corso agli obblighi formativi aggiuntivi indicati dalla preposta Commissione nominata dal Direttore/dalla Direttrice del Dipartimento, sentito il Coordinatore/la Coordinatrice. A tal fine studenti e studentesse potranno seguire appositi corsi (corsi zero) sugli argomenti nei quali siano state riscontrate carenze, al termine dei quali la medesima Commissione verificherà l’assolvimento degli OFA assegnati, dandone comunicazione alla Direttrice/al Direttore e alla Coordinatrice/al Coordinatore.

Art. 7 – Programmazione e organizzazione della didattica

  1. Per gli insegnamenti erogati presso la Macroarea di Lettere e Filosofia a 1 CFU corrispondono 5 ore di attività didattica frontale e 20 di studio personale o altro tipo di impegno (seminari, laboratori, esercitazioni) da parte di studenti e studentesse. Agli insegnamenti impartiti presso altre Macroaree, Facoltà e Dipartimenti si applicano le regole previste da ciascuno di essi in relazione alle caratteristiche specifiche dei contenuti didattici.
  2. L’offerta didattica programmata è definita annualmente in linea con le scadenze indicate dall’Ateneo e di norma entro il mese di marzo ed è approvata dal dipartimento di riferimento. Essa si applica alla coorte di studentesse e studenti che si immatricola nell’anno accademico di riferimento e include le attività didattiche integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato. L’offerta didattica programmata è inserita nel sistema di gestione interno dell’Ateneo e pubblicata sul sito del corso di studio (https://www-2020.llem.lettere.uniroma2.it). Per ciascuna attività formativa sono indicati il normale anno di corso, l’eventuale articolazione in moduli, i settori scientifico-disciplinari, i CFU previsti, l’impegno orario e l’ambito disciplinare.
  3. Il Consiglio di corso di studio formula annualmente al dipartimento le proprie proposte per l’offerta didattica programmata, tenendo conto in particolare delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, dal Gruppo del riesame e dalla Commissione di Indirizzo. Il dipartimento assume tutti i provvedimenti necessari, compresi quelli relativi al conferimento degli incarichi di docenza, secondo i vigenti regolamenti d’Ateneo.
  4. Entro il mese di giugno di ogni anno – in modo da consentire al dipartimento di riferimento la predisposizione entro il mese di luglio del manifesto annuale degli studi– il Consiglio di corso di studio definisce nei particolari i contenuti dell’offerta didattica per il successivo anno accademico, indicando, ove necessario, le modalità di coordinamento di specifiche attività. i. Ogni docente rende, altresì, disponibile la scheda descrittiva delle attività formative (scheda insegnamento), contenente tutte le informazioni riguardanti le conoscenze preliminari richieste, gli obiettivi formativi, i materiali didattici e i testi di riferimento, le tipologie didattiche adottate (anche a distanza) e i criteri e le modalità di verifica. Nel sito del corso di studio sono inoltre reperibili le schede degli insegnamenti attivati.
  5. Il corso di studi rende note sul proprio sito anche le iniziative di supporto per gli studenti e le studentesse con esigenze specifiche (per esempio studenti e studentesse fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli) e a favore degli studenti e delle studentesse disabili, in merito all’accessibilità alle strutture e ai materiali didattici.
  6. Gli insegnamenti curriculari, salvo motivate eccezioni, sono impartiti in moduli da 6 o da 12 CFU. La scansione delle lezioni è consultabile sul calendario pubblicato sul sito della macroarea e debitamente riportato sul sito del CdS. A moduli distinti (che corrispondano a uno specifico incarico didattico per il/la docente e non siano dunque mutuati o fruiti) devono sempre corrispondere lezioni distinte.
  7. Ciascun docente svolge personalmente le lezioni dei corsi assegnati; i/le docenti possono invitare esperti/e di riconosciuta competenza scientifica per tenere lezioni, in compresenza, su argomenti specifici facenti parte del corso di insegnamento. Per le lezioni in sostituzione del/della docente occorre l’autorizzazione della Direttrice/del Direttore del dipartimento, sentita la Coordinatrice/il Coordinatore. Le eventuali assenze per fatti imprevisti devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi ed essere tempestivamente comunicate al Direttore/alla Direttrice del dipartimento, al Coordinatore/alla Coordinatrice e a studenti e studentesse che frequentano il corso.
  8. Il Consiglio di corso di studio provvede affinché gli insegnamenti erogati siano adeguatamente distribuiti fra i due semestri dell’anno accademico e lungo l’intero arco della giornata e della settimana; si impegna inoltre, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze logistiche della Macroarea, a evitare la sovrapposizione degli orari degli insegnamenti obbligatori.
  9. La frequenza dei corsi, benché non sia obbligatoria, è vivamente consigliata. Il programma di esame per i non frequentanti è uguale a quello per i frequentanti, salvo diverse indicazioni riportate nelle schede insegnamento pubblicate sul sito del corso di studio. Per gli esami di Lingua valgono le regole della propedeuticità secondo le quali si accede all’esame di lingua solo dopo aver superato il lettorato relativo, e per gli esami di Letteratura si può sostenere la seconda annualità solo dopo che sia stata verbalizzata la prima e così via.
  10. Fatta salva la libertà di scelta di studenti e studentesse, il Corso di studio propone attività formative “a scelta” la cui coerenza con gli obiettivi formativi del Corso è preventivamente assicurata; in caso di opzione diversa, lo studente/la studentessa, individuate altre attività formative tra quelle attivate in Ateneo, dovrà attendere che il Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso dopo valutazione della Commissione piani di studio, si esprima in merito alla loro congruità con il progetto formativo.

Art. 8 – Trasparenza e assicurazione della Qualità

  1. Il corso di studio adotta le procedure per soddisfare i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti/alle studentesse e a tutti i soggetti interessati. In particolare, rende disponibili le informazioni richieste dalla normativa prima dell’avvio delle attività didattiche. Inoltre, aggiorna costantemente e sollecitamente le informazioni inserite nel proprio sito internet.
  2. Il corso di studio aderisce alla politica di assicurazione della qualità di Ateneo. Il corso di studio fa riferimento alla commissione paritetica del Dipartimento.
  3. Il Consiglio del corso di studio individua il/la docente responsabile per l’assicurazione della qualità del Corso di studio, di norma la Coordinatrice/il Coordinatore.

Art. 9 – Piani delle attività formative

  1. Per sostenere gli esami ed effettuare la relativa prenotazione, studenti e studentesse del primo anno devono essere in possesso di un piano di studio, redatto secondo le regole pubblicate nel sito del Corso di Studio e della Segreteria Studenti, esaminato dalla Commissione Piano di studi del Corso e approvato dal Consiglio di Dipartimento. Può essere concessa una deroga per chi sia in attesa della delibera sul riconoscimento di CFU in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di corso. In attesa di tale delibera, è comunque possibile presentare un piano di studio provvisorio. Studentesse e studenti degli anni successivi al primo possono apportare modifiche al piano di studio compilandone uno nuovo, che, una volta approvato, sostituisce il precedente. Le scadenze di presentazione dei piani di studio sono fissate annualmente e pubblicate sul sito del corso di studio e sul sito della segreteria studenti.
  2. Alcuni insegnamenti, secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di corso, potranno essere mutuati o fruiti da altri Corsi di Studio; studenti e studentesse dovranno aver cura di appurare le eventuali condizioni (di propedeuticità, conoscenza della lingua straniera, ecc.) per sostenere i relativi esami.
  3. Il piano di studi prevede non più di 19 prove di esame (oltre alla prova finale e agli esami a scelta dello studente). Possono indicare nel piano di studio un numero di CFU superiore a 180 gli studenti/le studentesse per i/le quali si renda necessaria un’integrazione per le discipline che la normativa vigente indica come indispensabili ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria.

Tale condizione è, altresì, prevista per chi intenda proseguire gli studi in Corsi di laurea magistrale che richiedono integrazioni curriculari rispetto alla classe di laurea L-11. In questo caso, e entro il limite di 24 CFU aggiuntivi, è necessaria l’approvazione del Consiglio di Dipartimento, sentito il Coordinatore/la Coordiantrice.

I crediti acquisiti per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli necessari per concludere il percorso di studio rimangono registrati nella carriera di studenti e studentesse e possono essere successivamente riconosciuti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute negli insegnamenti aggiuntivi non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto, ma sono inserite nel diploma supplement.

Art. 10 – Verifiche del profitto

  1. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Consiglio di dipartimento su proposta del Coordinatore/della Coordinatrice e sono costituite da almeno due componenti, il primo dei quali è il/la titolare del corso di insegnamento. Ove possibile, la commissione è composta da personale docente o cultori/cultrici della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio medesimo e in settori scientifico disciplinari affini a quello dell’insegnamento. I cultori/le cultrici della materia sono nominati/e per un periodo di tre anni e l’incarico è rinnovabile. Per motivi d’urgenza, il Direttore/la Direttrice del dipartimento può modificare la commissione, portando a ratifica la decisione nella successiva riunione del consiglio di dipartimento.
  2. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se superiore o uguale a 18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice può, a giudizio unanime, attribuire la lode.
  3. Gli esami di profitto che prevedano prove di esame integrate di insegnamenti composti da più moduli coordinati, intestati a docenti diversi, devono svolgersi nello stesso giorno, con la possibilità di fissare date diverse solo quando almeno una delle prove si svolge in forma scritta e ferma restando la verbalizzazione unica. Alla valutazione complessiva del profitto dello studente/studentessa concorrono tutti i/le docenti coinvolti/e.
  4. In ogni anno accademico vengono fissati, di norma, tre appelli per la sessione estiva (giugno/luglio), due per la sessione autunnale (settembre) e tre per quella invernale/estiva anticipata (gennaio/febbraio). Gli appelli devono essere distanziati di almeno 14 giorni l’uno dall’altro e il relativo calendario viene pubblicato sul sito di Macroarea con congruo anticipo rispetto all’inizio della sessione. Può essere previsto un appello straordinario nella seconda metà di aprile esclusivamente per coloro che presentano domanda di laurea per il mese di maggio (ultima sessione straordinaria) e devono sostenere l’ultimo esame (non sono previsti appelli straordinari per il lettorato). Nella programmazione degli appelli il/la docente rispetterà i limiti temporali previsti per consentire allo studente/alla studentessa la presentazione della domanda di laurea.
  5. I criteri e le modalità di verifica del profitto sono indicati da ogni docente, per ogni insegnamento e attività formativa, nelle schede dei relativi insegnamenti, debitamente pubblicate sul sito del Corso di studio.
  6. Per sostenere un esame di profitto, necessariamente e preliminarmente inserito nel proprio piano di studi, lo studente/la studentessa deve risultare in regola con le norme relative all’iscrizione e con le eventuali propedeuticità del corso di studi.

Art. 11 – Prova finale

  1. La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella discussione di un elaborato scritto su un tema concordato con la relatrice/il relatore, che è il/la docente titolare di un insegnamento per il quale il laureando abbia acquisito almeno 6 CFU. Il Direttore/la Direttrice del dipartimento, su motivata richiesta, sentito il Coordinatore/la Coordinatrice e con congruo anticipo rispetto alla scadenza per la presentazione della domanda di laurea, può autorizzare a svolgere tale compito un altro/un’altra docente.
  2. Nell’elaborato, che dovrà rispondere ai criteri fondamentali della scrittura scientifica, il laureando/la laureanda dovrà dimostrare capacità di organizzazione coerente e di trattazione critica delle nozioni acquisite nel corso di studi nonché delle fonti e del materiale bibliografico su cui ha basato il proprio lavoro. Alla prova finale sono attribuiti 6 CFU.
  3. Il calendario delle prove finali prevede di norma sei sedute, articolate in tre sessioni, nei mesi di luglio, ottobre, dicembre, febbraio, marzo e maggio. La domanda di laurea viene presentata rispettando le scadenze e le modalità previste dalla Segreteria Studenti, pubblicate sul relativo sito.
  4. La commissione giudicatrice della prova finale è nominata dalla Direttrice/dal Direttore del dipartimento su proposta della Coordinatrice/del Coordinatore ed è composta da un/una presidente e da almeno 4 membri effettivi e 2 supplenti. Il numero dei componenti è comunque non inferiore a cinque. I componenti della commissione (effettivi e supplenti) che per gravi e giustificati motivi siano impossibilitati ad assicurare la loro presenza sono tenuti a darne immediata comunicazione, in forma scritta, al/alla Presidente della commissione, al Direttore/alla Direttrice del dipartimento e al Coordinatore/alla Coordinatrice, che provvederanno alla loro sostituzione. Il relatore/la relatrice, in caso di assenza, dovrà inviare alla commissione una relazione scritta.
  5. La commissione giudicatrice della prova finale esprime la sua valutazione in centodecimi. Il voto minimo per il superamento della prova è di sessantasei centodecimi. Il voto della prova finale viene determinato partendo dalla media dei voti degli esami sostenuti pesati secondo i crediti (media ponderata). Al valore così ottenuto si applica la seguente formula: media ponderata/3 x 11. Al voto così ottenuto la commissione può aggiungere fino ad un massimo di 5 punti – prendendo in considerazione eventuali soggiorni Erasmus con 1 punto per ciascun semestre trascorso all’estero) – e può, con giudizio unanime, concedere al candidato la lode, qualora la votazione raggiunga 110/110. Un punteggio che superi i 5 punti può essere attribuito per la qualità eccezionale dell’elaborato o nel caso di conclusione del percorso di studi entro la durata del corso, fornendo apposita relazione scritta.
  6. Su richiesta dello studente/della studentessa e a insindacabile giudizio del relatore/della relatrice l’elaborato può essere redatto nella lingua di specializzazione allegando un abstract in lingua italiana.

Art. 12 – Passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di corso e riconoscimento crediti

  1. Le procedure e i criteri generali di Ateneo per i passaggi da altro corso di studio dell’Ateneo, i trasferimenti da altro Ateneo, le abbreviazioni di corso e il relativo riconoscimento dei crediti maturati da studenti e studentesse sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, e riportati annualmente nella Guida dello Studente, pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo.
  2. Il Consiglio di dipartimento, sentito il Coordinatore/la Coordinatrice e la commissione pratiche didattiche, delibera sulle singole richieste, valutando i crediti acquisiti e eventuali riconoscimenti, ai sensi delle leggi vigenti, di titoli conseguiti in Atenei stranieri.
  3. Il numero dei crediti riconosciuti, che dovranno comunque essere coerenti con le attività formative previste dall’ordinamento didattico del Corso di Studio, è determinato di norma come segue:
  4. a) a corsi sostenuti presso Università italiane secondo il vecchio ordinamento sono assegnati 12 crediti, o 6 crediti nel caso di corsi “semestrali”;
  5. b) a corsi espressi secondo lo European Credit Transfer System sono assegnati i crediti previsti;
  6. c) le attestazioni di esami sostenuti senza l’indicazione del numero di CFU conseguiti possono essere valutate entro un massimo di 12 CFU, computando 1 CFU ogni 5 ore di lezione;
  7. d) le attestazioni di attività che non fanno esplicito riferimento a un esame di profitto possono essere valutate solo nell’ambito delle Altre attività formative;
  8. e) in caso di riconoscimento di esami parziali la registrazione in carriera verrà effettuata solo al completamento dell’esame.

Il Consiglio può arrotondare i CFU riconosciuti a studenti e studentesse, per esami sostenuti nella carriera pregressa, risultanti dal calcolo matematico, e ricondurli ad insegnamenti attivi nell’Ateneo (anche con diversa denominazione), corrispondenti, per settore disciplinare e/o per contenuti.

  1. Con un numero di CFU riconosciuti pari o superiore a 60 studenti e studentesse saranno iscritti al secondo anno, con un numero pari o superiore a 120 al terzo anno di corso.
  2. Studenti e studentesse possono ottenere il riconoscimento di CFU, fino ad un massimo di 6 riservati alle Altre attività formative, relativi ad attività di stages e tirocini (per le quali è attivo presso la Macroarea l’Ufficio tirocini), partecipazione a convegni e ad iniziative formative direttamente professionalizzanti. Prima d’intraprendere tale attività, qualora non si tratti di iniziative direttamente promosse dal corso di studio o da esso già riconosciute, è necessario chiedere al Coordinatore/alla Coordinatrice un giudizio preventivo di conformità tra il carattere dell’attività stessa e gli sbocchi professionali del Corso di laurea, presentando una sufficiente documentazione su quanto verrà svolto. La valutazione di merito in ordine alla coerenza di tali attività formative con gli obiettivi specifici del Corso di studio spetta comunque al Consiglio di Dipartimento, anche laddove tali iniziative siano ricomprese nel quadro di convenzioni di Ateneo o siano regolarmente riconosciute da altri corsi di studio. Al termine dell’attività lo studente/la studentessa deve inviare una breve relazione al/alla docente che organizza l’attività e, contestualmente, richiedere il riconoscimento dei CFU, allegando un’adeguata certificazione. Nel caso in cui l’attività abbia attinenza con uno specifico insegnamento attivato dal Corso di laurea in Lingue e Letterature moderne, la relazione dello studente/della studentessa può essere accompagnata da un giudizio del/della titolare dell’insegnamento che conferma il riconoscimento dei crediti previsti, ai fini della successiva delibera del della Commissione pratiche didattiche. Di norma, il computo dell’impegno dello studente/studentessa per tali attività corrisponde a 25 ore di lavoro complessivo per ciascun CFU; la registrazione nella carriera di studenti e studentesse avverrà solo dopo il conseguimento del numero totale di CFU previsto dal piano di studio per questa tipologia di attività formativa.

Art. 13 – Studenti a tempo parziale

  1. Studentesse e studenti che per ragioni di natura lavorativa, familiare, medica, personale e assimilabili, ritiene di non poter dedicare alla frequenza e allo studio le ore annue previste come standard dell’impegno, può scegliere di iscriversi a tempo parziale. Lo studente che sceglie il regime a tempo parziale vede aumentare gli anni di corso a fronte di una riduzione della contribuzione della tassazione prevista per la classe contributiva del corso di studio.
  2. Le modalità e procedure per esercitare l’opzione per il tempo parziale sono pubblicate annualmente nella Guida dello Studente di Ateneo.

Art. 14 – Mobilità degli studenti e opportunità all’estero

  1. Per l’organizzazione di periodi di mobilità internazionale il corso di studio usufruisce dell’assistenza dell’Ufficio Erasmus della Macroarea di Lettere e Filosofia. Tutte le informazioni sui bandi, le borse e le diverse opportunità previste per gli studenti/le studentesse sono disponibili sul sito della Macroarea e vengono continuamente aggiornate.
  2. La mobilità delle studentesse e degli studenti verso università estere è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, che delega un/una docente responsabile Erasmus al livello di Macroarea affinché verifichi gli insegnamenti riconoscibili, tra quelli proposti dagli interessati/e, presa visione dei programmi degli insegnamenti (learning agreement). Al termine del suo soggiorno, lo studente/la studentessa deve produrre attestazione del periodo di studio trascorso all’estero e del programma svolto in coerenza con il learning agreement preventivamente approvato, delle eventuali prove sostenute e dei voti riportati con riferimento a ciascun insegnamento per cui chiede il riconoscimento. Una volta verificata la corrispondenza del lavoro svolto con il learning agreement, il Consiglio di dipartimento ratifica il riconoscimento dei CFU conseguiti. Qualora i CFU acquisiti si riferiscano a insegnamenti diversi rispetto a quanto autorizzato, il Consiglio di dipartimento ne stabilisce l’eventuale riconoscimento.

Art. 15 – Opportunità per gli studenti

  1. Il Corso si avvale delle numerose opportunità, promosse dall’Ateneo, a favore di studenti e studentesse iscritti/e tra le quali borse di studio, premi per merito, borse di ricerca, bandi per attività di tutorato e attività di collaborazione part-time, viaggi di istruzione, contributi per iniziative culturali, convenzioni e agevolazioni. Tali iniziative sono sempre adeguatamente pubblicizzate sul sito di Ateneo all’indirizzo https://web.uniroma2.it/.

Art. 16 – Orientamento e tutorato

  1. Il Coordinatore/la Coordinatrice assume tutte le iniziative necessarie a garantire la coerenza fra l’attività di tutorato svolta all’interno del corso di studi e la disciplina dell’orientamento dettata dall’apposito Regolamento di Ateneo.
  2. L’attività di tutorato, sotto la responsabilità del Coordinatore/della Coordinatrice, è normalmente svolta per ciascuno studente/studentessa dai/dalle docenti nell’ambito delle attività dei corsi. In alternativa, il Consiglio di corso di studio può decidere di assegnare a ogni studente/studentessa un/una tutor personale, che lo/la accompagni in tutto il suo percorso. Per quanto riguarda in particolare i Piani di studio, gli studenti e le studentesse faranno comunque riferimento alla Commissione di cui all’articolo 4 del presente Regolamento.
  3. I/le docenti, anche per garantire l’efficacia e la continuità dell’azione di orientamento e tutorato, assicurano di norma almeno due ore di ricevimento in almeno un giorno a settimana nel periodo fra il 15 settembre e il 15 giugno. È possibile in casi particolari, su richiesta dell’interessato/a alla Direttrice/al Direttore del dipartimento e dietro approvazione della Coordinatrice/del Coordinatore, dare cadenza quindicinale all’orario di ricevimento. I/le docenti comunicano sul sito istituzionale indicato dalla Macroarea l’orario di ricevimento e le eventuali sospensioni, preventivamente autorizzate dal Direttore/dalla Direttrice del dipartimento quando riguardano due o più settimane consecutive e sempre nel caso di cadenza quindicinale. I/le docenti garantiscono comunque la loro disponibilità, previo appuntamento, anche al di fuori dell’orario di ricevimento e rispondono tempestivamente alle e-mail degli studenti/delle studentesse.
  4. È attivo presso la Macroarea lo “sportello orientamento studenti e studentesse”, che fornisce supporto tecnico per la compilazione del piano di studio e assistenza didattica.
  5. Il corso di studio partecipa attivamente alla organizzazione e realizzazione delle attività di orientamento in ingresso organizzate dalla struttura di raccordo della Macroarea in collaborazione con l’Ateneo.

Art. 17 – Tirocini curriculari e placement

  1. Tutte le informazioni relative alle iniziative adottate dal corso di studio per la gestione delle attività di tirocinio curriculare e di placement, volte a facilitare l’incontro tra i suoi studenti/studentesse e laureati/e e il mondo del lavoro, sono disponibili sul sito della Macroarea di Lettere e Filosofia e vengono continuamente aggiornate.

Art. 18 – Obblighi degli studenti

  1. Gli studenti/le studentesse sono tenuti/e a tenere in debito conto tutte le informazioni e le istruzioni pubblicate sui siti istituzionali e a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle disposizioni impartite dagli organi competenti per il corretto svolgimento dell’attività didattica e amministrativa.
  2. Le studentesse/gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell’Ateneo, nel rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle di tirocinio e stage svolte presso altre istituzioni nazionali e internazionali.
  3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore/della Rettrice, secondo quanto stabilito nelle disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.

 

Presentazione del corso

Il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Moderne prevede, tra i suoi obiettivi formativi:
– il raggiungimento di una solida preparazione culturale di tipo umanistico;
– una buona padronanza scritta e orale di due lingue straniere e una discreta competenza in una terza lingua;
– una sicura conoscenza del panorama letterario e culturale delle lingue straniere studiate;
– un’adeguata competenza della linguistica e della lingua e letteratura italiana;
– una buona capacità operativa nell’ambito dell’informatica e della comunicazione telematica, con riferimento ai possibili impieghi nel contesto delle discipline umanistiche.

Consulta il Regolamento didattico al link: https://www-2020.llem.lettere.uniroma2.it/?s=regolamento+didattico

Requisiti di ammissione

Per l’immatricolazione al Corso di Laurea è richiesto il possesso del diploma della scuola secondaria superiore o altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
Le direttive per l’immatricolazione e l’iscrizione sono deliberate annualmente dal Senato Accademico a norma dell’art. 7, comma 1, del Regolamento didattico d’Ateneo.
Nel mese di settembre di ogni anno accademico sono previste prove di orientamento e accesso programmato per l’immatricolazione al Corso di Laurea. Le prove sono obbligatorie anche per chi intenda iscriversi in seguito a passaggio, trasferimento o abbreviazione di Corso da altro Corso di Laurea dell’Ateneo di Tor Vergata o di diverso Ateneo. Sono esonerati dal test coloro che provengono da passaggi, trasferimenti o abbreviazioni di corso che abbiano al loro attivo almeno 1 esame che possa essere riconosciuto.

Presentazione

Il Corso di Laurea in Lingue e Letterature Moderne prevede, tra i suoi obiettivi formativi:
– il raggiungimento di una solida preparazione culturale di tipo umanistico;
– una buona padronanza scritta e orale di due lingue straniere e una discreta competenza in una terza lingua;
– una sicura conoscenza del panorama letterario e culturale delle lingue straniere studiate;
– un’adeguata competenza della linguistica e della lingua e letteratura italiana;
– una buona capacità operativa nell’ambito dell’informatica e della comunicazione telematica, con riferimento ai possibili impieghi nel contesto delle discipline umanistiche.

Consulta il Regolamento didattico al link:

https://www-2020.llem.lettere.uniroma2.it/?s=regolamento+didattico

Consulta il manifesto degli studi 2023-2024 (Guida didattica):

https://owncloud.uniroma2.it/index.php/s/HNwfJyWDKtzdg5X

Consulta gli orari delle lezioni e degli esami:

https://lettere.uniroma2.it/calendario-lezioni/